Unione Italiana Lavoratori -
Coordinamento Università


ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONE UNIVERSITARIA, R.S.U. E OO.SS. SU PERMESSI, MODALITA' DI RIENTRO POMERIDIANO, FERIE E FESTIVITA' E GIORNI FERIALI NON LAVORATIVI.


si conviene e si stipula quanto segue:

1) Permessi retribuiti
I permessi retribuiti, (3 giorni annui), previsti dall'art.23, comma 2., possono essere usufruiti, in alternativa, per 27 ore, nel qual caso saranno proporzionate al servizio prestato.
I permessi orari potranno essere usufruiti per il tempo necessario allo scopo, fino ad un massimo di 4 ore nella stessa giornata.
Nel caso in cui il dipendente usufruisca di una o due giornate intere di permesso ed intenda usufruire del restante periodo con permessi orari, le ore residue a disposizione sono determinate sottraendo dalle 27 ore spettanti 9 ore per ogni giorno di permesso usufruito per il personale a tempo pieno ovvero in proporzione al servizio prestato per quello ad orario ridotto.

2) Permessi brevi da recuperare
I permessi brevi soggetti a recupero (n. 72 ore annue, da usufruire compatibilmente alle esigenze di servizio, nella fascia oraria di presenza obbligatoria) devono essere recuperati entro i sei mesi successivi a quello in cui vengono usufruiti e sono proporzionati al servizio prestato.

3) Permessi previsti dalla L. 104/92 per l'assistenza a portatori di handicap.
I tre giorni di permesso retribuito mensili concessi per l'assistenza a familiari portatori di handicap, possono essere usufruiti per 27 ore mensili.

4) Flessibilità per orario ridotto
Per ogni tipo di orario ridotto, la flessibilità in entrata e in uscita è di 30 minuti in entrata e 30 in uscita. Nel part-time verticale ad orario pieno la flessibilità è quella prevista per il personale a tempo pieno.

5) Indennità di rientro pomeridiano
Potrà essere corrisposta anche nel caso che si ricorra a permessi retribuiti e non retribuiti purché si effettuino prima della pausa 3 ore di lavoro e dopo la pausa 1 ora e 30 minuti o viceversa.
L'indennità in parola spetta anche a coloro che hanno un rapporto di lavoro a part-time purché siano rispettate le condizioni di cui sopra

6) Ferie
Ove si debba procedere alla riduzione dei giorni spettanti ai sensi dell'art.21 del CCNL si attribuisce la spettanza anche in ore, evitando gli attuali arrotondamenti alla unità inferiore o superiore.
Ove si imponga una variazione della tipologia di orario prescelta il numero dei giorni di ferie resta invariato se la variazione interessa un periodo di un mese o inferiore al mese.

7) Festività che cadono in giorni feriali non lavorativi
Il recupero delle festività che cadano in giorni feriali non lavorativi spetta anche al personale in part-time e a chi beneficia di un orario ridotto in proporzione al servizio prestato.
Il presente accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 2000, ad eccezione del punto 7) che ha effetto dal 1° gennaio 1999, ed ha validità fino all'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale relativo al quadriennio 1998-2001.

Firenze, 17 novembre 1999

Aggiornato il 15/11/2001