Unione Italiana Lavoratori -
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LA NUOVA MATERNITA’ASTENSIONE OBBLIGATORIA
Flessibilità art. 12 Ferma restando la durata del periodo complessivo dell’astensione
obbligatoria di cui alla legge 1204/71 (cinque mesi), la norma in esame
introduce la possibilità, per le donne in gestazione, di continuare
a lavorare fino all’ottavo mese di gravidanza in modo da usufruire di
un mese di astensione prima del parto e di quattro mesi successivamente.
La Direzione Generale dei Rapporti di lavoro, con circolare
43/2000 del 7 luglio u.s., ha fornito chiarimenti in ordine alle modalità
di esercizio dell’opzione di cui trattasi, nelle more dell’emanazione
del predetto decreto. Parto Prematuro – art.11 In caso di parto avvenuto in anticipo rispetto alla data presunta, al periodo di tre mesi di astensione post-partum si aggiungono i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima , fermo restando il periodo complessivamente previsto di 5 mesi. In linea con l’orientamento della Corte costituzionale espresso con sentenza n. 270/99, dichiarata la incostituzionalità dell’art. 4 co.1 lett. c della L. 1204/71, il legislatore ha inteso così tutelare i valori costituzionali della parità di trattamento tra la fattispecie di parto a termine e quella di parto prematuro, introducendo una misura a protezione della famiglia e del minore. Per completezza di informazione, anche se non costituisce
una novità rispetto alla normativa vigente, è opportuno
rammentare che, come previsto all’art.6 della L.903/77, la lavoratrice
adottiva o affidataria ha diritto ad astenersi dal lavoro nei primi tre
mesi successivi all’entrata in famiglia del minore, semprechè lo
stesso non abbia superato al momento dell’adozione o dell’affidamento
i 6 anni di età. Come è noto, al dipendente che usufruisce dell’istituto spetta il trattamento economico per intero. Astensione dal lavoro del padre lavoratore – art.13 L’art. 13 della norma in esame introduce una significativa
innovazione in materia di diritto all’astensione dal lavoro del
padre lavoratore, ad integrazione delle norme di cui alla legge 903/77.
In caso di morte o grave infermità della madre, di abbandono, o
di affidamento esclusivo, l’uomo ha riconosciuto il diritto di usufruire,
nei tre mesi successivi alla nascita del bambino, dell’astensione obbligatoria. Il trattamento economico del padre lavoratore in astensione obbligatoria è uguale a quello previsto per la madre lavoratrice (Artt. 2, 6 e 15 legge 1204/71).
ASTENSIONE FACOLTATIVA Congedi dei genitori - art. 3 Il diritto di astenersi dal lavoro di cui all’art.7 della
legge 1204/71 (astensione facoltativa) è riconosciuto al genitore
anche se l’altro non ne ha diritto in quanto non occupato o perchè
appartenente ad una categoria diversa da quella dei lavoratori subordinati
(come nel caso delle lavoratrici a domicilio, delle addette ai servizi
domestici, delle casalinghe, delle libere professioniste). La norma in esame, sostituendo il disposto dell’art. 7 della L. 1204/1971, prevede inoltre che nei primi otto anni di vita del bambino, i genitori possono assentarsi dal lavoro per un periodo complessivo di 10 mesi, elevabili a determinate condizioni a 11. Il diritto compete sia alla madre che al padre per un
periodo massimo (continuativo o frazionato) di sei mesi. Ove il padre
si astenga dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite
di astensione per esso è elevato a sette mesi, nel rispetto del
tetto massimo usufruibile da entrambi i genitori consistente, in questo
caso, in 11 mesi. Nel caso in cui ci sia un solo genitore, il limite previsto per il congedo in esame è pari a 10 mesi. Dell’astensione deve essere dato preavviso al datore di lavoro secondo le modalità previste dai contratti collettivi, e, comunque, almeno quindici giorni prima rispetto al periodo richiesto. Il diritto di esercitare l’astensione facoltativa è
riconosciuto anche ai genitori adottivi o affidatari, secondo le stesse
modalità previste per i genitori naturali. Il periodo di astensione facoltativa (ex art.7 co.1 L.1204/77)
non goduto dalla madre secondo la vecchia disciplina diventa utilizzabile
fino alla nuova e più elevata soglia di età del bambino
(8 anni). Per quanto riguarda gli aspetti economici, la legge fa salvi i trattamenti di maggior favore; quindi per le lavoratrici madri o in alternativa i lavoratori padri rientranti nel Comparto Ministeri, l’Accordo Integrativo del 23 ottobre 1997, art. 18 bis co.3, prevede che il primo mese di fruizione dell’istituto in esame, nel corso del primo anno di vita del bambino, debba essere considerato come permesso retribuito. I residui periodi di astensione facoltativa risultano,
invece, assoggettati alla riduzione di stipendio nella misura del 70%
fino al compimento del 3° anno di vita del bambino e comunque per un
periodo complessivo di 6 mesi riferito ad entrambi i genitori. Il periodo è coperto da contribuzione figurativa ragguagliata al 200% del valore massimo dell’assegno sociale (attualmente £. 16.733.600), salva la facoltà dell’interessato di integrare i versamenti contributivi con riscatto ai sensi della L.1338/62 art. 13, ovvero con versamenti secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria. I periodi di astensione facoltativa sono computati nell’anzianità di servizio , esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima. Malattie del bambino - art. 3 comma 4 Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto
di astenersi dal lavoro durante le malattie di ciascun figlio fino a tre
anni di età, senza limiti temporali. Nel caso di figli con età
compresa tra i 3 e gli 8 anni, l’astensione è possibile nel limite
di cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore, dietro presentazione
di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato. Anche se per tali assenze non è corrisposta la
retribuzione, si ha però diritto alla contribuzione figurativa
fino al 3° anno di vita del bambino. Dai 3 agli 8 anni del bambino, il
lavoratore ha invece diritto ad una copertura contributiva ridotta così
come previsto per l’astensione facoltativa. Ai fini della fruizione di questi congedi la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi ex art. 4 L. 15/68 attestante che l’altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni e per il medesimo motivo. Riposi giornalieri – art .13 Le nuove disposizioni di legge estendono, al padre lavoratore dipendente, in alternativa alla madre, i riposi giornalieri riconosciuti durante il primo anno di vita del bambino, nei casi in cui :
Tale diritto non è riconosciuto al padre se la madre sta usufruendo
dell’astensione obbligatoria o facoltativa. E’ poi da ritenere escluso
il diritto del padre ai riposi orari quando la madre non svolge attività
lavorativa, fatta salva l’ipotesi di grave infermità della stessa. |
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Aggiornato il 15/11/2001
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