Unione Italiana Lavoratori -
Coordinamento Università


MISURE COMPLESSIVE DA ADOTTARSI - NELL'AMBITO DI UNA POLITICA GENERALE DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE ANNUALE E PLURIENNALE DI TUTTE LE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI DELL'ATENEO - PER L'EFFICACE REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO ORGANIZZATIVO E PROFESSIONALE DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO.

VISTO il "Protocollo di Intesa" sottoscritto in data 19 aprile 1999 dalla Direzione Politico-Amministrativa, dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dalle Organizzazioni Sindacali dell'Ateneo con il quale si è prospettato ed avviato nell'Ateneo un piano di sviluppo organizzativo e professionale del personale tecnico e amministrativo basato sul "sistema delle competenze (conoscenze e capacità)" e tale da rispondere alle nuove esigenze organizzative e di professionalità richieste dai profondi mutamenti recati dal nuovo quadro di riferimento istituzionale delle università;

ATTESO che tale "piano di sviluppo" andava e va realizzato gradualmente e nel rispetto del vigente quadro di riferimento normativo e contrattuale, nonché di quanto è già stato e/o verrà efficacemente da specifici accordi sindacali;

ATTESO, altresì, che il medesimo "piano" deve risultare incardinato in una più generale "politica del personale" che deve vedere gli organi di governo e le parti sociali impegnate nell'individuare - attraverso le previste e prescritte attività di programmazione e pianificazione pluriennale - le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali per garantire il miglioramento dell'efficienza dei servizi , le reali prospettive di carriera di tutto il personale - docente, ricercatore, tecnico e amministrativo - dell'Ateneo e la migliore qualità della vita nel lavoro;

ATTESO, infine, che il nuovo CCNL di comparto per il personale tecnico e amministrativo, sottoscritto in data 9 agosto 2000, reca nuovi e rilevanti strumenti in materia di valorizzazione e sviluppo professionale del personale tecnico e amministrativo delle università;

RILEVATO che può e deve risultare funzionale alle esigenze di riorganizzazione dell'Ateneo incardinare l'applicazione di tali nuove norme e di tali nuovi strumenti al complessivo e predetto "piano di sviluppo" organizzativo e professionale di tutto il personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo;

ATTESO, al riguardo, che le correlate procedure di formazione, verifica, certificazione e selezione previste dai predetti "accordi" sindacali - e da progettarsi ed attuarsi, come sopra detto, sia al fine, in generale, di migliorare l'efficienza dei servizi, sia al fine, in particolare, di (ri)qualificare e riposizionare professionalmente il personale in funzione delle nuove esigenze organizzative dell'Ateneo - possono risultare incardinate principalmente ed immediatamente con quelle previste dall'art.74, comma 5, lettera c), del CCNL (che reca specifiche previsioni in ordine alla prioritaria attuazione di procedure di riposizionamento, da avviarsi e concludersi entro il 31 dicembre 2001 per il personale appartenente alle ex qualifiche V, VII ed VIII che abbia maturato cinque anni di anzianità, per il passaggio, rispettivamente, alle categorie C, D ed EP, entro i limiti previsti dal comma 7 della stessa disposizione), nonché - anche gradualmente - con gli artt.57, 61, 62, 63 in combinato disposto - ove occorresse - con l'art.24 del medesmo CCNL e con l'art.52 del D.Lgs. n.165/2001;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2001, nell'ambito del quale risultano già stanziate apposite, ma parziali ed insufficienti risorse finanziarie destinate alle finalità di cui sopra;

ATTESO, infine, che - ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del vigente CCNL, in materia di controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di Bilancio - parte delle risorse finanziarie destinate alle predette finalità debbono risultare congrue e compatibili con i predetti vincoli;

TRA

l'Amministrazione, le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le Organizzazioni Sindacali dell'Università degli Studi di Firenze

si CONVIENE e si STIPULA

quanto segue:


1. Le parti concordano di dare graduale applicazione a quanto via via previsto dal "Protocollo di Intesa" sottoscritto in data 19 aprile 1999 e dai correlati e successivi accordi attuativi in materia di nuova organizzazione del lavoro e finalizzati al riposizionamento funzionale del personale in base al sistema delle competenze (conoscenze e capacità), anche attraverso gli strumenti complessivamente e combinatamente forniti dagli artt.74, comma 5, lett. c), e 57 del nuovo e vigente CCNL di comparto per il personale tecnico e amministrativo delle Università.

2. Per il raggiungimento del predetto fine, le parti si impegnano a:

a) attuare le procedure selettive previste dall'art. 74, comma 5, lettera c), del surrichiamato CCNL - da concludersi, come prescritto dal CCNL in parola, entro il 31 dicembre 2001 - per la progressione verticale del personale con una anzianità di servizio, maturata alla data del 9 agosto 2000, di almeno 5 anni nelle qualifiche V, VII, ed VIII del previgente ordinamento professionale;
b) i conseguenti inquadramenti giuridico-economici avranno - come prescritto - decorrenza dal 31/12/2000 e graveranno sulle risorse finanziarie appositamente previste dal vigente CCNL di comparto e corrispondentemente allocate in bilancio nella misura rapportata su base annua;
c) tenuto conto di quanto già stabilito dall'art.57 del vigente CCNL in materia di progressione verticale, di quanto sarà previsto dal prescritto "regolamento per l'accesso e lo sviluppo professionale del personale tecnico e amministrativo dell'Università degli Studi di Firenze" da adottarsi al riguardo, nonché di quanto previsto dai correlati "piani formativi" da contrattarsi tra le parti, le predette procedure selettive finalizzate ai prescritti passaggi di categoria risulteranno estese - secondi principi di efficienza ed economicità, nonché di omogeneità di giudizio e trasparenza - anche al restante personale (ex qualifiche funzionali 3^, 4^, 5^, 6^, 7^ e 8^ del previgente ordinamento professionale) che non abbia già beneficiato degli automatismi di progressione verticale appositamente previsti dal predetto art.74, commi 3, 4 e 5, lettere a) e b), del medesimo CCNL per specifiche categorie di professionalità;
d) le procedure selettive di cui alle lettere precedenti saranno effettuate sulla base dei criteri stabiliti tra le parti e riportati nell'allegata tabella e secondo modalità di effettuazione delle selezioni da definirisi tra le parti in una successiva riunione da tenersi entro e non oltre il 25 luglio p.v.;
e) le ulteriori e necessarie risorse finanziarie dovranno, in parte, essere reperite nell'ambito del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 2001 e risultare allocate, per la differenza, nel bilancio di previsione da formarsi ed approvarsi per l'esercizio finanziario 2002. Ciò, anche, in correlazione con la prevista e prescritta definizione del piano triennale di fabbisogno del personale, nell'ambito del quale - come già stabilito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 giugno 2001 - dovrà trovare piena attuazione il completamento del "processo di riposizionamento funzionale del personale" correlato al "piano di sviluppo organizzativo" in via di definizione;
f) qualora oggettivi problemi di bilancio non rendessero possibile il completamento del predetto processo di riposizionamento di tutto il personale entro il 31 dicembre 2002, tale completamento dovrà trovare adeguata copertura finanziaria nell'ambito dell'esercizio finanziario 2003.

3. Le parti sindacali prendono atto della decisione dell'Amministrazione di volere dare applicazione alle previsioni contrattuali previste dagli artt. 61, 62 e 63 , nonché - ove occorresse - dall'art.24, in combinato disposto con l'art.52 D. Lgs. n.165/2001, del vigente CCNL, e ciò in corrispondenza di posizioni organizzative comportanti particolari responsabilità gestionali e/o lo svolgimento di funzioni specialistiche e di responsabilità. Tali posizioni saranno individuate dall'Amministrazione sulla base dei criteri concertati tra le parti nella riunione del 17 luglio u.s. e fermo restando che tale individuazione e le relative attribuzioni delle corrispondenti indennità saranno oggetto di informazione preventiva e concertazione tra le parti medesime. Le risorse necessarie per l'utilizzazione dei predetti istituti contrattuali saranno reperite nell'ambito del previsto fondo di cui all'art.68, comma 2, lett. b) e all'art. 70 del vigente CCNL di Comparto, incrementato dall'Amministrazione con apposite risorse aggiuntive stanziate ai sensi dell'art.67, comma 4, del medesimo CCNL. Tale applicazione - stante l'attuale fase di progettazione e sperimentazione del "nuovo modello organizzativo" in corso nell'Ateneo - avrà carattere transitorio fino al 31 dicembre 2001, fatta comunque salva un'eventuale proroga da concordarsi tra le parti in tempo utile.

4. Le parti concordano, altresì, di costituire una apposita "Commissione Tecnica" composta da rappresentanti dell'Amministrazione, delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e delle Organizzazioni Sindacali di Ateneo al fine di procedere - entro e non oltre il 31 ottobre p.v. - alle previste modificazioni e/o integrazioni finalizzate all'ottimizzazione dei nuovi ruoli professionali collegati al processo di riposizionamento organizzativo e professionale in atto nell'Ateneo. I lavori della Commissione saranno portati all'approvazione del tavolo di contrattazione decentrata entro e non oltre il 30 novembre 2001.

5. L'efficacia del presente accordo è subordinata all'individuazione, entro il 30 novembre p.v. e alla corrispondente allocazione - nell'ambito dei predetti esercizi finanziari e nelle misure prestabilite - delle risorse finanziarie complessivamente necessarie per l'attuazione di quanto convenuto e stipulato ai precedenti punti, nonché agli esiti positivi delle procedure di perfezionamento previste dall' art. 5, comma 3, del predetto e vigente CCNL.

Aggiornato il 15/11/2001